AGEVOLAZIONI FISCALI

A seguito di interventi di ristrutturazione sulle unità immobiliari residenziali è possibile beneficiare della detrazione sull’imposta IRPEF. Le spese sostenute sono detraibili, entro un importo massimo di 96.000 € ripartito in 10 quote annuali di pari importo, per una percentuale che dipende dal tipo di intervento effettuato.

Detrazione IRPEF 50% per ristrutturazione edilizia “semplice”:

  • interventi inerenti le categorie “manutenzione straordinaria”, “restauro e risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia” effettuati sulle singole unità immobiliari e su tutte le parti comuni degli edifici;
  • interventi inerenti la categoria “manutenzione ordinaria” su tutte le parti comuni degli edifici;
  • sostituzione degli infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione classe A senza sistemi di termoregolazione evoluti.

Detrazione IRPEF 65% per ristrutturazione edilizia “risparmio energetico”:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • realizzazione di sistemi di building automation;
  • installazione di caldaie a condensazione classe A con sistema di regolazione evoluto;
  • installazione di pompe di calore per riscaldamento domestico e/o per produzione di acqua calda sanitaria;
  • generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • collettori solari per la produzione di acqua calda;
  • micro generatori.

Detrazione IRPEF 70-85% per ristrutturazione edilizia su condomini finalizzata al risparmio energetico (coibentazione) e alla riduzione del rischio sismico.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni di edifici residenziali e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Ulteriori spese detraibili:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per la messa in regola degli impianti ai sensi del DM 37/2008;
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori e gli oneri di urbanizzazione.

Chi ha diritto

La detrazione fiscale può essere richiesta da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’imposta sui redditi IRPEF, residenti o non residenti in Italia. Può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

  • il nudo proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, anche se non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Requisiti

Per usufruire della detrazione è necessario rispettare specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà necessario utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Occorre, inoltre, richiedere le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.